REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
indice
PARTE PRIMA
Norma generali
Articolo 2 – Autonomia didattica
Articolo 5 – Corsi di laurea magistrale
Articolo 6 – Corsi di specializzazione
Articolo 7 -Dottorati di ricerca
Articolo 8 – Master universitari
Articolo 9 – Formazione finalizzata e permanente
Articolo 10 – Crediti formativi
Articolo 11 – Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 12 – Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 13 – Attività formative dei corsi di laurea
Articolo 14 – Attività formative dei corsi di laurea magistrale
Articolo 15 – Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 16 – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
Articolo 17 – Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici
Articolo 18 – Manifesto annuale degli studi e guide didattiche
Articolo 19 – Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
Articolo 20 – Calendario didattico
Articolo 21 – Curricoli e piani di studio
Articolo 22 – Verifiche del profitto
Articolo 23 – Riconoscimento di crediti
Articolo 24 – Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
Articolo 25 – Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati al!’ estero
Articolo 26 – Ammissione a singoli insegnamenti
Articolo 27 – Studenti impegnati a tempo parziale
Articolo 28 – Attività di orientamento e di tutorato
Articolo 29 – Valutazione della qualità delle attività svolte
Articolo 30 – Norme transitorie e finali
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
Parte prima
NORME GENERALI
Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento s’intende:
Autonomia didattica
Titoli di studio
Corsi di laurea
Corsi di laurea magistrale
Corsi di specializzazione
Dottorati di ricerca
Master universitari
Formazione finalizzata e permanente
Crediti formativi
Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Attività formative dei corsi di laurea
Attività formative dei corsi di laurea magistrale
Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici
Manifesto annuale degli studi e guide didattiche
Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
Calendario didattico
L’intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.
Curricoli e piani di studio
Verifiche del profitto
Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.
I Regolamenti di Facoltà possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell’appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.
Riconoscimento di crediti
Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
Compete alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l’attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all’incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
I Regolamenti di Facoltà definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi. ·
Le Commissioni, costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, sono composte, di norma:
I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della · Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all’accertamento da parte del Consiglio di coordinamento didattico interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.
Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.
Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.
Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
Ai fini del superamento dell’esame pet: il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.
Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.
Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero
Ammissione a singoli insegnamenti
La norma si applica sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma è consentito seguire, in ciascun anno accademico, insegnamenti in numero tale che, comunque, i relativi crediti acquisiti non superino il numero di 60.
Studenti impegnati a tempo parziale
Attività di orientamento e di tutorato
Valutazione della qualità delle attività svolte
La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Facoltà competenti e di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.
Norme transitorie e finali
Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l’anno accademico 2009-2010.
Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.
Qualora per un corso di laurea o di laurea magistrale si intenda differire, comunque non oltre l’anno accademico 2010-2011, l’attivazione secondo l’ordinamento riformulato ai sensi del DM 270/2004, rimane transitoriamente vigente l’ordinamento ex DM 509/1999.