Regolamento Didattico di Ateneo

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

indice

 

PARTE PRIMA

Norma generali

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Autonomia didattica

Articolo 3 Titoli di studio

Articolo 4 Corsi di laurea

Articolo 5 Corsi di laurea magistrale

Articolo 6 Corsi di specializzazione

Articolo 7 -Dottorati di ricerca

Articolo 8 Master universitari

Articolo 9 Formazione finalizzata e permanente

Articolo 10 Crediti formativi

Articolo 11 Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 12 Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 13 Attività formative dei corsi di laurea

Articolo 14 Attività formative dei corsi di laurea magistrale

Articolo 15 Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 16 Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

Articolo 17 Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

Articolo 18 Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

Articolo 19 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 20 Calendario didattico

Articolo 21 Curricoli e piani di studio

Articolo 22 Verifiche del profitto

Articolo 23 Riconoscimento di crediti

Articolo 24 Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

Articolo 25 Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati al!’ estero

Articolo 26 Ammissione a singoli insegnamenti

Articolo 27 Studenti impegnati a tempo parziale

Articolo 28 Attività di orientamento e di tutorato

Articolo 29 Valutazione della qualità delle attività svolte

Articolo 30 – Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

 

Parte prima

 NORME GENERALI

 

 ART. 1

Definizioni

 

Ai sensi del presente Regolamento s’intende:

  1. per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell’art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
  2. per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
  3. per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n.  127 e successive modifiche;
  4. per classe di appartenenza dei corsi di studio: l’insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell’articolo 4 del DM 270/04;
  5. per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
  6. per ambito disciplinare: un insieme. di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
  7. per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  8. per obiettivi formativi: l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
  9. per ordinamento didattico di un corso di studio: l’insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
  10. per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall’Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento;
  11. per curriculum: l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
  12. per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d’ateneo,
  13. per Università o Ateneo: l’Università Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevecchia Teatina;
  14. per Statuto: lo Statuto dell’Università Telematica “Leonardo da Vinci” di Torrevecchia Teatina; pubblicato nella G.U.  serie generale n° 269 del 16 novembre 2004.

ART.2

Autonomia didattica

 

  1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall’Università.Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente.
  2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall’Università, definiti su proposta dei competenti organi e delle Facoltà ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all’art. 11 del decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.
  3. I Regolamenti delle singole Facoltà disciplinano l’organizzazione didattica dei corsi di studio e i servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché le modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.I Regolamenti delle Facoltà possono prevedere che specifiche funzioni deliberative siano delegate ai Consigli di corso di studio. Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità.
  4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 14 e sonò approvati con le procedure previste per i Regolamenti di Facoltà, dei quali costituiscono parte integrante.
  5. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d’ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Facoltà in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.
  6. I corsi di studio interfacoltà e i servizi didattici organizzati da più Facoltà sono disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d’intesa tra le Facoltà interessate.
  7. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi. Essi costituiscono appendice ai Regolamenti delle Facoltà alle quali fanno capo.
  8. Le disposizioni delegate all’Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato dal Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione.
  9. Le procedure amministrative per l’immatricolazione e l’iscrizione all’Università e quelle relative alle carriere degli studenti e alla loro gestione sono stabilite dall’apposito Regolamento d’ateneo per gli studenti, predisposto in accordo con la vigente normativa nazionale e con la normativa statuaria e regolamentare d’Ateneo. Il predetto Regolamento è approvato dal Senato accademico, sentiti il Senato degli studenti ed i Consigli di Facoltà ed è emanato con decreto del Rettore.
  10. L’Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedano l’intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note anche attraverso la rete informatica dell’ateneo.Per ogni attività didattica promossa dall’ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell’attività stessa.
  11. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle Commissioni didattiche, ovvero da altra Commissione o organo a composizione paritetica docenti/studenti da istituire secondo le disposizioni dei competenti Regolamenti di Facoltà.

ART.3

Titoli di studio

 

  1. L’Università rilascia i titoli di studio di cui all’art. 1 del DM n.  270/2004, e precisamente:
    • la laurea (L)
    • la laurea magistrale (LM)
    • il diploma di specializzazione (DS)
    • il dottorato di ricerca (DR).

  1. L’Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
  2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
  3. Ai sensi della normativa in vigore, l’Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

ART.4

Corsi di laurea

 

  1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
  2. I corsi di laurea sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
  3. L’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell’esercizio di attività professionali regolamentate nell’osservanza delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.
  4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula.  Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti.  La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare.  Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell’altro.
  5. L’Università può istituire un corso di laurea nell’ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al terzo anno.
  6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell’Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università

ART.5

Corsi di laurea magistrale

 

  1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
  2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elev ta qualificazione in ambiti specifici. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.
  3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti.  La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare.  Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell’altro.
  4. L’Università può istituire un corso di laurea magistrale nell’ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al secondo anno.
  5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
  6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell’ambito dell’Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.  La loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.

ART.6

Corsi di specializzazione

 

  1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
  2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell’Unione europea e ha l’obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali.
  3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall’Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
  4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7

Dottorati di ricerca

 

  1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d’Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell’art. 2 del presente Regolamento. Il suddetto Regolamento disciplina altresì l’organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.
  2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo o di una laurea previgente al DM 509 o di laurea specialistica.
  3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ART. 8

Master universitari

 

  1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all’addestramento di competenze e capacità di livello superiore.
  2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
  3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.
  4. Le procedure per l’attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative – predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza – sono stabilite dall’apposito Regolamento, deliberato con la maggioranza dei suoi componenti dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.

ART.9

Formazione finalizzata e permanente

 

  1. Ai sensi della normativa in vigore, l’Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all’educazione lungo tutto l’arco della vita, attivando in particolare:
    • corsi di perfezionamento, per l’accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
    • corsi di aggiornamento e/o formazione professionale;
    • corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
    • corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
    • corsi di aggiornamento del proprio personale.

  1. Le modalità per l’attivazione dei corsi di perfezionamento di cui al punto 1) del comma precedente – attività che, senza dare titolo, per la loro minore durata, ai master universitari, provvedono comunque allo sviluppo e all’addestramento di competenze e capacità di livello superiore – sono stabilite da un apposito Regolamento, deliberato con la maggioranza dei suoi componenti dal Senato accademico ed emanato dal Rettore.
  2. L’organizzazione delle attività formative previste ai punti 2), 3), 4) e 5) del primo comma è disciplinata dal Senato Accademico.

ART. 10

Crediti formativi

 

  1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall’Università danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
  2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
  3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
  4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale nòn può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
  5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
    • almeno otto ore e non più di dieci dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
    • almeno dieci ore e non più di dodici dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
    • 25 ore di pratica individuale in laboratorio;
    • 25 ore di studio individuale;
    • 25 ore di tirocinio.
  1. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell’esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art.22.
  2. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne ‘la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
  3. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l’iscrizione all’anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell’ambito dei corsi di studio la formula dell’iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art.27.

ART. 11

Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

 

  1. L’Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell’evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
  2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
  3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
  4. L’istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di una o più Facoltà ovvero su propria iniziativa, sentite le Facoltà interessate, e il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.
  5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell’Ateneo, che stende un’apposita relazione tecnica.
  6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
  7. Acquisita l’approvazione del Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l’istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 12

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

 

  1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
    • L’ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
    • la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
    • la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
    • gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);  indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
    • il quadro generale delle attività formatiye da inserire nei curricula;
    • i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
    • la frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale, per ciascuna categoria di attività formativa, secondo quanto disposto al comma 5 dell’art. IO;
    • le conoscenze richieste per l’accesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall’art.19 del presente Regolamento;
    • il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell’art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell’art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell’art.23 del presente Regolamento;
    • le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l’eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
  1. L’ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
  2. In caso di corsi di studio interfacoltà o interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
  3. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l’ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio.  All’articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un’ampia base comune in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea

 

  1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
    • attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
    • attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
    • attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
    • attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
    • attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
    • attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano;
    • attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
    • nell’ipotesi di corsi orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
  2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
  3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
  4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007).  Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico­ disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti.  L’utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
  5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

ART. 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

 

  1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel · relativo ordinamento didattico e comprendono:
    • attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
    • attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
    • attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
    • attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
    • attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
    • attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea diversa dall’italiano per i corsi a ciclo unico;
    • attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
  2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
  3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
  4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007).  Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico­ disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico.  L’utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
  5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, consentendo anche l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).

ART. 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

 

  1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli delle Facoltà cui fanno riferimento i singoli corsi di studio ed approvati dal Senato Accademico. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
  2. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell’art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
  3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 e tenuto conto delle linee guida per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n.  386, i regolamenti didattici  dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa, determinano:
    • gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
    • gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
    • i requisiti per l’ammissione e le modalità di verifica;
    • l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico­ disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
    • i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
    • la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
    • le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
    • le altre attività formative previste e i relativi crediti;
    • le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
    • le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
    • le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi crediti;
    • i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
    • le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
    • le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
    • le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
    • i docenti del corso di studio con specifica indicazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 9, dei OD. MM, 16 marzo 2007, e dei loro requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate;
    • le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio,
  4. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Facoltà previo parere favorevole della commissione didattica paritetica competente per il corso di studio o della commissione paritetica di Facoltà, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere.  Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
  5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate, non oltre il mese di febbraio dell’anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione dei Consigli di Facoltà di afferenza, purché ciò sia espressamente previsto nei regolamenti didattici.
  6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione (almeno) ogni tre anni, con particolare riguardo numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 16

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

 

  1. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del DM 270/2004 e del punto 4 delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Facoltà, entro il 31 gennaio di ogni anno accademico deliberano in merito ai corsi di studio da attivare nell’anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti necessari, determinati con DM 31 ottobre 2007, n.544, e nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell’Ateneo.
  2. Si intendono come requisiti necessari per l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale:
    • i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei corsi;
    • i requisiti per l’assicurazione della qualità dei processi formativi;
    • i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi in misura almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa in vigore e il grado di copertura dei settori scientifico-disciplinari relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 50%;
    • le regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun corso di studio.
  3. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti indicati al precedente punto ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi, corredati delle informazioni individuate dall’apposito decreto direttoriale, sono inseriti nella banca dati dell’offerta formativa ministeriale.
  4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l’Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

ART. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

 

  1. Entro e non oltre il 30 aprile, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l’attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato. Nel caso in cui i Regolamenti di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l’ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell’applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
  2. I Consigli di Facoltà, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l’organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
  3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull’arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull’arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all’organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
  4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell’art. 12 della legge n. 341/1990. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d’insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Regolamenti di Facoltà, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.
  5. Nei casi di insegnamenti previsti dall’ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest’ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l’insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà.  Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest’ultima, unitamente all’indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati.  Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo. Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

ART. 18

Manifesto annuale degli studi e guide didattiche

 

  1. Entro e non oltre il 31 maggio le Facoltà predispongono il proprio manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, coordinando i manifesti degli studi proposti dai consigli di corso di studio ad esse afferenti, ivi compresi quelli interfacoltà. Le Facoltà possono determinare nei rispettivi Regolamenti disposizioni generali alle quali i manifesti dei singoli corsi devono attenersi.
  2. Il manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell’offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l’accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 19; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;  i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati;  le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;  i periodi di inizio e di svolgimento delle attività;  i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
  3. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l’approvazione.
  4. L’Università pubblica ogni anno entro il 1° luglio il manifesto generale degli studi, recante le condizioni, le modalità, i termini, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l’importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
  5. Le guide didattiche, da predisporsi a cura delle singole Facoltà e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fomite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

ART.19

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

 

  1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell’Università.Per l’iscrizione ad un corso di laurea è, altresì, richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.  Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.                                       ·
  2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Facoltà, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l’iscrizione al secondo anno ai risultati dell’accertamento stesso.
  3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.
  4. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative. propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
  5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 6 .Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione dello studente.Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.L’adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.  Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.
  6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DM 270/2004. E’ inoltre necessario che siano verificate le conoscenze definite dai regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea.
  7. L’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell’architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi dell’art. 1 della legge 264/1999.Fino alla definizione da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca dei requisiti di struttura di cui al comma 1 dell’art. I del DM 544/2007, il Senato accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti, può deliberare la limitazione degli accessi a corsi di laurea e di laurea magistrale individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettere a) e b), della predetta legge n. 264. La delibera motivata di programmazione con l’indicazione del numero di posti disponibili per l’anno accademico di riferimento, corredata della relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo, è trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca per la prescritta autorizzazione.  L’autorizzazione è disposta con decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, subordinatamente all’accertamento del rispetto delle condizioni stabilite dalla medesima legge 264/1999.L’Università, tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il 1° luglio ad indicare le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, così come individuate nel Regolamento della Facoltà o delle Facoltà interessate, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l’immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dal Regolamento d’ateneo per gli studenti. Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
  8. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l’iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.
  9. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero all’atto della ripresa degli studi.

ART.20

Calendario didattico

  1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.
  2. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell’Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Preside e dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni, da predisporre tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
  3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti. Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.Gli esami sostenuti nel periodo dal  ° ottobre  al  31  gennaio  dell’annoaccademico successivo sono pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione.I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale.  Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento d lle prove, previa comunicazione al Preside o al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato.  Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l’anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni.  Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti “fuori corso”.

    L’intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

  1. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell’anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di reiscrizione. Le prove finali si svolgono sull’arco di almeno quattro appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio;  da ottobre a dicembre;  da febbraio ad aprile.
  2. L’orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti dal responsabile della direzione degli stessi, previo accordo, ove necessario, con il Preside di Facoltà.

ART. 21

Curricoli e piani di studio

 

  1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricoli, costituenti l’insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici.  Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell’ordinamento didattico di riferimento.Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l’insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l’acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

  1. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

ART. 22

Verifiche del profitto

 

  1. I Regolamenti di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.
  2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.
  3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente.  Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazione relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) ed h) dell’art.  13, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell’art.  14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
  4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
  5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
  6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside.Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le Commissioni sono composte da almeno due membri.Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di e9ami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale.Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.

  1. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Facoltà, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

    Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.

    I Regolamenti di Facoltà possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell’appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

  2. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
  3. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell’art. 20 del presente Regolamento.Ogni eventuale spostamento della data d’inizio dell’appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà o al responsabile del corso di studio.Una volta fissata, la data d’inizio dell’appello non può essere comunque anticipata.
  4. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall’esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

ART. 23

Riconoscimento di crediti

 

  1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale.I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi.  Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell’interessato.
  2. Può essere concessa l’iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
  3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, 148.
  4. Possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso.La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

ART.24

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

 

  1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso.  Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera;  parimenti in lingua straniera possono essere redatti l’elaborato scritto e la tesi.

    Compete alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio disciplinare nei rispettivi Regolamenti, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l’attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all’incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

    I Regolamenti di Facoltà definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.                                                ·

  1. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell’incarico ad altri docenti.

Le Commissioni, costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, sono composte, di norma:

    • da undici membri e comunque da non meno di sette per gli esami di laurea magistrale;
    • da sette membri e comunque di non meno di cinque per quelli di laurea e per il diploma di specializzazione.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della · Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all’accertamento da parte del Consiglio di coordinamento didattico interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dai Regolamenti di Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

  1. Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 11O punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell’esame pet: il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti.  Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall’esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

  1. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.

ART.25

Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero

 

  1. L’Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l’inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all’estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
  2. I periodi di studio all’estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 1O mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l’università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all’organizzazione del corso stesso.
  3. Le opportunità di studio all’estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l’altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus.
  4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all’estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all’estero e quelle del corso di studio interessato, l’intero pacchetto di crediti relativo all’insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell’ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
  5. Le ulteriori disposizioni che regolano la facoltà di cui al presente articolo sono stabilite nel Regolamento d’ateneo per gli studenti, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di riconoscimento delle attività svolte.

ART.26

Ammissione a singoli insegnamenti

 

  1. E’ consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l’Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell’ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

  1. Anche in relazione alle competenze dell’Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l’Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell’Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.

A chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma è consentito seguire, in ciascun anno accademico, insegnamenti in numero tale che, comunque, i relativi crediti acquisiti non superino il numero di 60.

  1. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l’ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
  2. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d’ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

ART.27

Studenti impegnati a tempo parziale

 

  1. Il Senato accademico può autorizzare l’adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti “a tempo parziale”, consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell’importo dei contributi annuali dovuti.
  2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.
  3. Le Facoltà interessate devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell’ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. Le Facoltà devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.
  4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Regolamento d’Ateneo per gli studenti e nei Regolamenti delle singole Facoltà.

ART. 28

Attività di orientamento e di tutorato

 

  1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l’Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite apposita struttura che opera d’intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell’ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
  2. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
  3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento d’ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, sentiti    il    Senato    degli    studenti    ed    il    Consiglio     di Amministrazione e secondo le norme specifiche stabilite da ciascun Regolamento di Facoltà.

ART. 29

Valutazione della qualità delle attività svolte

 

  1. L’Università è tenuta ad attivare e sviluppare le procedure per misurare i risultati qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi.

La documentazione raccolta è oggetto di analisi periodiche da parte dei Consigli di corso di studio e dei Consigli di Facoltà competenti e di relazioni trasmesse al Senato accademico e al Nucleo di valutazione, contenenti le eventuali proposte di intervento anche alla luce delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati.

  1. L’Università è impegnata a dotarsi di un sistema certificato di accertamento della qualità dei propri corsi di studio.

Art. 30

Norme transitorie e finali

 

  1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.

Le strutture interessate sono tenute ad uniformarvisi entro l’anno accademico 2009-2010.

Il Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del DM n.  270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio.

Qualora per un corso di laurea o di laurea magistrale si intenda differire, comunque non oltre l’anno accademico 2010-2011, l’attivazione secondo l’ordinamento   riformulato ai sensi del DM 270/2004, rimane transitoriamente vigente l’ordinamento ex DM 509/1999.

  1. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l’iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
  2. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all’entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti didattici d’Ateneo.
  3. Delle disposizioni contenute nel presente Regolamento didattico viene data ampia pubblicità all’interno dell’Ateneo con comunicazioni specifiche tramite il sito web dell’Ateneo e mediante inserti nelle guide didattiche di cui al punto 5 dell’articolo 18.
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